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COSTITUZIONE CONCILIARE

SACROSANCTUM  CONCILIUM

(del Concilio Ecumenico Vaticano II)

 
 



 
Art. 4  – Il Sacro Concilio, in fedele ossequio alla tradizione, dichiara che la Santa Madre Chiesa  considera su una stessa base di diritto e di onore tutti i riti legittimamente riconosciuti, e vuole che in  avvenire essi siano conservati e in ogni modo incrementati...
 Art. 36  -   § 1 – L'uso della lingua latina, salvo diritti particolari, sia conservato nei riti latini.
 Art. 54     b) - …Si abbia cura però che i fedeli sappiano recitare e cantare insieme, anche in lingua latina, le parti dell'Ordinario che spettano ad essi...
 Art. 116   a) – La Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio della Liturgia romana:  perciò nelle azioni liturgiche, a parità di condizioni, gli si riservi il posto principale.... 
 Art. 120   a) – Nella Chiesa latina si abbia in grande onore l'organo a canne, strumento musicale  trazionale, il cui suono è in grado di aggiungere notevole splendore alle cerimonie della     Chiesa e di  elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti.


DALLA LETTERA APOSTOLICA DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI "MOTU PROPRIO DATA" SUMMORUM PONTIFICUM SULL’USO DELLA LITURGIA ROMANA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1970

«Uso straordinario dell'antica forma del Rito Romano»

''I Sommi Pontefici fino ai nostri giorni ebbero costantemente cura che la Chiesa di Cristo offrisse alla Divina Maesta' un culto degno, ''a lode e gloria del Suo nome'' ed ''ad utilita' di tutta la sua Santa Chiesa''.
Da tempo immemorabile, come anche per l'avvenire, e' necessario mantenere il principio secondo il quale ''ogni Chiesa particolare deve concordare con la Chiesa universale, non solo quanto alla dottrina della fede e ai segni sacramentali, ma anche quanto agli usi universalmente accettati dalla ininterrotta tradizione apostolica, che devono essere osservati non solo per evitare errori, ma anche per trasmettere l'integrita' della fede, perche' la legge della preghiera della Chiesa corrisponde alla sua legge di fede''.


Percio' e' lecito celebrare il Sacrificio della Messa secondo l'edizione tipica del Messale Romano promulgato dal B. Giovanni XXIII nel 1962 e mai abrogato, come forma straordinaria della Liturgia della Chiesa. Le condizioni per l'uso di questo Messale stabilite dai documenti anteriori ''Quattuor abhinc annos'' e ''Ecclesia Dei'', vengono sostituite come segue:

 Art. 2 . Nelle Messe celebrate senza il popolo, ogni sacerdote cattolico di rito latino, sia secolare sia religioso, puo' usare o il Messale Romano edito dal beato Papa Giovanni XXIII nel 1962, oppure il Messale Romano promulgato dal Papa Paolo VI nel 1970, e cio' in qualsiasi giorno, eccettuato il Triduo Sacro. Per tale celebrazione secondo l'uno o l'altro Messale il sacerdote non ha bisogno di alcun permesso, ne' della Sede Apostolica, ne' del suo Ordinario.


      § 2. La celebrazione secondo il Messale del B. Giovanni XXIII puo' aver luogo nei giorni feriali; nelle domeniche e nelle festivita' si puo' anche avere una celebrazione di tal genere.
      § 3. Per i fedeli e i sacerdoti che lo chiedono, il parroco permetta le celebrazioni in questa forma straordinaria anche in circostanze particolari, come matrimoni, esequie o celebrazioni occasionali, ad esempio pellegrinaggi.
      § 4. I sacerdoti che usano il Messale del B. Giovanni XXIII devono essere idonei e non giuridicamente impediti.

 Art. 6 . Nelle Messe celebrate con il popolo secondo il Messale del B. Giovanni XXIII, le letture possono essere proclamate anche nella lingua vernacola, usando le edizioni riconosciute dalla Sede Apostolica.

 Art. 7 . Se un gruppo di fedeli laici fra quelli di cui all'art. 5 § 1 non abbia ottenuto soddisfazione alle sue richieste da parte del parroco, ne informi il Vescovo diocesano. Il Vescovo e' vivamente pregato di esaudire il loro desiderio. Se egli non VUOLE provvedere per tale celebrazione, la cosa venga riferita alla Commissione Pontificia ''Ecclesia Dei''.

 
 
 
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